
Definitivamente sancita la legittimità del beneficio potenziale, ovvero, a prescindere dalla fruizione del servizio, tutti i consorziati sono tenuti a pagare il contributo di bonifica. Il Tar di Pescara, dunque, ha riconosciuto che il beneficio (sentenza, pag. 26) può riguardare sia gli immobili agricoli che quelli extra agricoli, al contrario di quanto reclamato dai soggetti ricorrenti. È questo uno dei punti cardine della sentenza 3-2025 del TAR per l’Abruzzo, sede di Pescara, depositata il 5 gennaio scorso, che ha parzialmente accolto e con i precisi limiti il ricorso proposto da una trentina di contribuenti e dichiarato inammissibili altri due.















